tutto secondo copione adesso devono recuperare 300 milioni dalla az in amministrazione straordinaria
faranno l'insinuazione al passivo?
DECISIONI
Commissione
2009/155/CE
Decisione della Commissione, del 12 novembre 2008, in merito al prestito di 300 milioni di EUR cui l’Italia ha dato esecuzione a favore della compagnia aerea Alitalia
---
7.5. Conclusione
La Commissione constata che l’Italia ha dato esecuzione illegalmente alla misura di aiuto consistente in un prestito
di 300 milioni di EUR concesso ad Alitalia imputabile in conto capitale in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato.
Di conseguenza, l’Italia deve adottare tutte le misure necessarie per recuperare l’aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune. Occorre procedere al recupero dal beneficiario, ossia Alitalia,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il prestito di 300 milioni di EUR concesso ad Alitalia imputabile in conto capitale, a cui l’Italia ha dato esecuzione in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, è incompatibile con il mercato comune.
Articolo 2
1. L’Italia è tenuta a far rimborsare l’aiuto di cui all’articolo 1 dal beneficiario.
2. Gli importi da recuperare comprendono gli interessi che decorrono dalla data in cui sono stati posti a disposizione dei
beneficiari fino a quella del loro effettivo recupero.
3. Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell’interesse composto, a norma del capo V del regolamento (CE) n.
794/2004 (58) e del regolamento (CE) n. 271/2008 che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004 (59).
Articolo 3
1. Il recupero dell’aiuto di cui all’articolo 1 è immediato ed effettivo.
2. L’Italia provvede affinché la presente decisione sia eseguita nei quattro mesi successivi alla data della notifica.
Articolo 4
1. Entro due mesi dalla notifica della presente decisione l’Italia trasmette alla Commissione le seguenti informazioni:
a) l’importo complessivo (capitale e interessi) da recuperare dal beneficiario;
b) la descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione;
c) i documenti attestanti che al beneficiario è stato imposto di rimborsare l’aiuto.
2. L’Italia tiene informata la Commissione dell’iter delle misure nazionali adottate per l’esecuzione della presente decisione fino al completo recupero dell’aiuto di cui all’articolo 1. Essa trasmette immediatamente, su semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Essa fornisce inoltre informazioni dettagliate sugli importi dell’aiuto e degli interessi già recuperati presso il beneficiario.
Articolo 5
La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2008.
Per la Commissione
Antonio TAJANI
Vicepresidente
---
La decisione completa è stata pubblicata mercoledì sulla GUCE ed è disponibile qui:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/...03
IT:PDF