Scusate ancora, vi verrò a noia, ma per chiarezza e per utilità eventuale di qualcuno che potrà così servirsene eventualmente , ho trovato la nomrativa di attuazione che regola la materia e chiarisce finalmente ... spero !
Si tratta della
Circolare 557/PAS/12982D(22) del 29-08-2005 Decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per
il contrasto del terrorismo internazionale, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.
Provvedimenti amministrativi e decreti attuativi previsti dagli artt. 7, 8
ove all'articolo 9 dichiara : '... TITOLI ABILITATIVI CIVILI PER L’ATTIVITA’ DI VOLO COMUNQUE DENOMINATI '...
Art. 9 - Disciplina delle attività di volo.
- Inquadramento normativo - Decreto ministeriale 15 agosto 2005 in materia di nulla osta al volo.
L’articolo 9 del decreto-legge n. 144 indicato in premessa ha integrato la disciplina amministrativa delle attività di volo
attribuendo, con il comma 1, al Ministro dell’Interno la potestà di disporre, con proprio decreto, per ragioni di sicurezza, che il
rilascio di titoli abilitativi civili per l’attività di volo comunque denominati e l’ammissione alle relative attività di addestramento
pratico, siano subordinati, per un periodo di tempo determinato, al nulla osta preventivo del Questore volto a verificare che
non sussistano, nei confronti degli interessati, controindicazioni agli effetti della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e
della sicurezza dello Stato.
In attuazione di tale previsione è stato emanato il decreto ministeriale del 15 agosto 2005 pubblicato sulla G.U. del 17 agosto
successivo, rinvenibile anche nel sito web di questo Ministero (
http://www.interno.it), che ha subordinato al predetto “nulla osta”
preventivo, fino al 31 dicembre 2006, “l’ammissione alle attività di addestramento pratico relative al rilascio dei titoli abilitativi
civili di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566, ad esclusione di quelli attinenti
al volo commerciale”, nonché il “rilascio degli attestati per il volo da diporto o sportivo, di cui all’articolo 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404.
In conseguenza del combinato disposto dell’art. 9, comma 1, del decreto-legge 144/2005 e dell’art. 1, comma 1, del D.M. 15
agosto 2005:
- l’obbligo di munirsi del nulla osta del Questore per effettuare attività di volo, già previsto per il conseguimento dell’attestato
di idoneità al volo da diporto o sportivo di cui all’art. 12 del D.P.R. n. 404/1988, viene esteso a tutti i titoli abilitativi civili in
materia di accesso al volo, comunque denominati, fatta esclusione per quelli attinenti al volo commerciale (di cui all’art. 2,comma 1, lett. a), nn. 2), 3), e 6) del D.P.R. n. 566 del 1988);
- il rilascio di tali nulla osta, che finora nel caso sopra descritto doveva conseguirsi prima dell’acquisizione dell’attestato di
idoneità al volo da diporto o sportivo, viene anticipato alla fase di ammissione all’attività di addestramento pratico anche nel
caso di licenze, attestati ed abilitazioni aeronautiche.
Ne consegue che tutte le scuole di pilotaggio e di addestramento al volo non potranno far svolgere esercitazioni pratiche di
volo ad allievi che non siano muniti del nulla osta del Questore.
Quindi... il mio nulla osta ve bene !
Bene , ad ogni modo la sicurezza è salva !
PS: ho scoperto, attraverso questa circolare, che in verità il nulla osta per volo da diporto o sportivo era già preteso, prima di questa legge, e che successivamente è stato esteso anche alle altre licenze, salvo quelle commerciali, ad ogni modo se non viene promulgata altra legge, questa è destinata a scadere con la fine di quet'anno. Pensa un po !
Ecco perchè le questure si muovono con la vecchia dizione, sostanzialmente....
SALUTI
Sforzati... non senti ancora il sordo rumore delle ali di Icaro, spinte dal vento dell'eterno e audace sogno di libertà ?
Massimiliano