VOLARE E SARDEGNA: AIR ONE DESIDERA PRECISARE CHE…

Sulle ordinanze del Tar del Lazio che non hanno accolto le richieste di Air One relative sia all’assegnazione del Gruppo Volare alla soc. Volare, appositamente costituita da Alitalia, sia all’interruzione dei voli Alitalia sulla Sardegna, si precisa quanto segue…
A) Quanto al complesso aziendale Volare, e pur considerando che:
Alitalia è stata ammessa a partecipare alla gara per l’aggiudicazione del gruppo Volare, pur disponendo sia degli aiuti di Stato per il salvataggio sia della CIGS, appositamente introdotta nel settore aereo;
Alitalia è stata messa in condizione di presentare l’offerta economica soltanto grazie al differimento, da parte del Commissario straordinario, del termine di scadenza dal 20 al 28 dicembre 2005, atteso che ha restituito l’aiuto al salvataggio il 21 dicembre 2005;
Alitalia ha ricevuto lo stesso punteggio di Air One sulla valutazione del mantenimento dei livelli occupazionali, nonostante Air One avesse dato garanzie per tre anni, assicurando l’impiego di oltre 707 risorse, a differenza di Alitalia che si è impegnata a garantire il mantenimento degli attuali livelli occupazionali per soli due anni, facendo sempre ricorso alla CIGS;
Alitalia è l’unico vettore ad avvalersi della CIGS, i cui oneri sono a carico anche di tutti gli altri vettori;
Alitalia ha acquistato il complesso aziendale, tramite un’altra società, c.d. newco, costituita soltanto il 12 aprile 2006, nonostante il bando di gara e l’offerta presentata lo vietasse espressamente, senza ignorare il fatto che il  decreto del Ministero delle Attività Produttive autorizzava la sola Alitalia, e non altra società, ad acquistare il complesso aziendale;
ad Air One non è stato neppure concesso di verificare la corretta valutazione dell’offerta Alitalia, attraverso la visione della documenti che la medesima compagnia avrebbe dovuto depositare in sede di offerta, come gli altri concorrenti;
Alitalia confidi di non incorrere in alcuna sanzione dell’Antitrust tanto da concludere l’operazione di concentrazione prima di una qualche pronunciamento dell’Authority, malgrado l’articolo 6 della legge 287 vieti espressamente tutte le operazioni di concentrazione che vadano a rafforzare ogni posizione dominante sul mercato, anche quella di Alitalia;

B) Quanto alle riconosciuta possibilità ad Alitalia di operare sulle rotte da e per cagliari, secondo i vecchi oneri, e considerato che:
Alitalia è stata anche riammessa a volare in Sardegna senza aver presentato alcuna accettazione scritta dei nuovi oneri, né alcun documento, certificato o impegno a garanzia della corretta esecuzione, come dalla stessa Alitalia ammesso in udienza;
Alitalia è stata riammessa malgrado Air One e Meridiana abbiano già sottoscritto i relativi contratti con l’ENAC ed attivati tutti i collegamenti onerati;
ad Alitalia, e solo ad Alitalia, è consentito di continuare ad operare le rotte già esercite secondo gli oneri espressamente abrogati da un decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, la cui efficacia non è in contestazione;
sono stati completamente ignorati i danni arrecati ad Air One e Meridiana con la successiva riammissione di Alitalia;
ad Alitalia, e solo ad Alitalia, è consentito non sottoporsi alle prescritte verifiche dell’ENAC ed essere esonerata dall’assunzione di formali impegni, così come dalla produzione della documentazione necessaria,

Air One vuole comunque continuare ad avere fiducia negli Organi di giustizia amministrativa, prima di valutare la sussistenza degli emergenti e molteplici profili di responsabilità connessi alle ulteriori, nuove e sempre più gravi illegittimità ed illiceità,  che si sovrappongono e si cumulano con quelle già denunciate.

Forse si farebbe anche il bene dell’Alitalia se solo si cominciasse, com’è giusto che debba essere, a considerarla, almeno al pari, e non al di sopra, di altre e più sane imprese private, che non hanno mai chiesto, né hanno intenzione di chiedere, allo Stato aiuti finanziari, ma solo di assicurare un leale regime di concorrenza, eliminando ogni nocivo interesse a ricostituire posizioni di sostanziale monopolio.

2006-05-14