LEGALI ALITALIA: RISARCIRE SOLO DANNI PROVATI PER BAGAGLI SMARRITI

“In caso di smarrimento o furto del bagaglio del passeggero, il vettore aereo e’ tenuto a risarcire soltanto i danni dei quali sia provata con certezza l’ esistenza”. E’ quanto afferma l’ avvocato Giacomo Carbone, difensore della societa’ Alitalia in una causa legata al risarcimento dei danni subiti dal passeggero a causa dello smarrimento del bagaglio o di furto all’ interno dello stesso. “Il tribunale di Reggio Calabria, con una recente sentenza – riferisce Carbone in una nota – ha assunto una posizione parzialmente differente a quella del Giudice di Pace di Catanzaro, che in occasione di una sentenza dell’ anno scorso aveva deciso di imporre al vettore aereo di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno subito da alcuni passeggeri a causa di un volo giunto in ritardo.

 

I giudici reggini, viceversa, invertendo l’ onere della prova ed accogliendo le tesi del difensore dell’ Alitalia, avvocato Giacomo Carbone di Catanzaro, ha rigettato la domanda risarcitoria di un viaggiatore, il quale lamentava la perdita del proprio bagaglio consegnato al momento dell’ imbarco, nonche’ la sottrazione di un computer portatile posizionato all’ interno del bagaglio stesso”. “I giudici reggini – e’ scritto nella nota – hanno innanzitutto ritenuto che, in caso di tratta multipla, coperta da diversi vettori aerei, come ad esempio nel caso un volo intercontinentale che prosegue in collegamento nazionale, occorre che il viaggiatore dia la prova che lo smarrimento o furto del bagaglio sia avvenuto in un volo piuttosto che in un altro”.

(ANSA).