ENAC in un proprio comunicato informa: “A seguito della decisione di alcuni Paesi di imporre restrizioni all’accesso di passeggeri provenienti dall’Italia o che vi abbiano soggiornato negli ultimi 14 giorni, assunte al fine di limitare l’espansione della epidemia Covid19, l’ENAC, Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, fornisce le seguenti informazioni in merito alla tutela dei diritti previsti dal Regolamento Comunitario numero 261 del 2004 per i casi di cosiddetta “forza maggiore”.
I passeggeri che sono in possesso di biglietto aereo il cui volo è cancellato, i passeggeri che, pur non avendo subito la cancellazione del volo, sono comunque soggetti alle restrizioni di Paesi terzi imposte nei confronti delle persone che provengono o che abbiano soggiornato in Italia negli ultimi 14 giorni e i passeggeri che per ordine delle Autorità sono soggetti a misure di contenimento dell’epidemia da Covid19 e che quindi non possono usufruire del biglietto aereo:
• hanno diritto al rimborso del prezzo del biglietto da parte del vettore;
• non hanno, invece, diritto alla compensazione pecuniaria di cui all’art. 5 del Reg. numero 261 del 2004 che regola i casi di cancellazione, negato imbarco e ritardo prolungato in quanto la cancellazione del volo non è dipendente da causa imputabile al vettore”.
Dato che diverse compagnie stanno limitando la capacità e le frequenze dei voli verso l’Italia e data la decisione di alcuni Paesi di imporre restrizioni all’accesso di passeggeri provenienti dall’Italia, nei giorni scorsi ENAC ha raccomandato a chi deve intraprendere un viaggio aereo di informarsi preventivamente con le compagnie aeree riguardo l’operatività dei voli e di consultare i siti Viaggiare Sicuri dell’Unità di Crisi della Farnesina e del Ministero della Salute – sezione dedicata al nuovo coronavirus COVID19 (leggi anche qui).
(Ufficio Stampa ENAC)