ENAC in un proprio comunicato informa: “L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile ieri, 25 giugno, ha inviato una comunicazione alle compagnie aeree che operano in Italia per chiarire, a seguito delle indicazioni ricevute dal Ministero della Salute e dal Comitato tecnico scientifico per la gestione dell’emergenza Covid-19, alcuni passaggi contenuti nella propria nota del 12 giugno, avente per oggetto “Nuove disposizioni per fronteggiare l’epidemia da COVID 19. DPCM 11 giugno 2020”.
Sui voli da e per l’Italia e all’interno del nostro Paese, per ragioni sanitarie non è consentito a nessun titolo l’utilizzo delle cappelliere. Pertanto, in merito al bagaglio a mano, si precisa che è consentito portare a bordo solo bagagli di dimensioni tali da poter essere posizionati sotto il sedile di fronte al posto assegnato, secondo i limiti fissati dalle singole compagnie.
Si tratta di norme sanitarie, non aeronautiche, che hanno lo scopo di evitare assembramenti, movimenti a bordo e contatti ravvicinati tra i passeggeri.
Si precisa che nessun costo aggiuntivo può essere richiesto dalle compagnie aeree al passeggero per l’imbarco del bagaglio in stiva”.
ENAC precisa inoltre: “Relativamente alle condizioni per derogare all’obbligo del distanziamento a bordo degli aeromobili, sono confermate le condizioni necessarie (leggi anche qui). Per quanto riguarda la misurazione della temperatura, il controllo deve essere effettuato prima dell’accesso all’aeromobile (se la temperatura supera i 37,5° deve essere vietato l’accesso a bordo). Non è, pertanto, necessario un ulteriore controllo come prima indicato se il passeggero è stato sottoposto alla misurazione all’ingresso dell’aerostazione e comunque prima dell’imbarco.
Per quanto concerne il bagaglio a mano, ai passeggeri è consentito di portare a bordo solo bagagli di dimensioni tali da essere essere posizionati sotto il sedile di fronte al posto assegnato. Per ragioni sanitarie non è consentito a nessun titolo l’utilizzo delle cappelliere.
Per quanto riguarda: a) la autocertificazione da parte del passeggero che attesti di non aver avuto contatti stretti con persone affette da patologia COVID 19 negli ultimi due giorni, prima dell’insorgenza dei sintomi e fino a 14 giorni dopo l’insorgenza dei sintomi e b) l’impegno del passeggero a comunicare, al fine della tracciabilità dei contatti, al vettore e alla Autorità sanitaria territoriale competente, l’insorgenza di sintomatologia COVID 19 comparsa entro 8 giorni dallo sbarco dall’aeromobile, è stato fornito dal Ministero della salute il modello allegato che deve essere compilato dal passeggero – preferibilmente in modalità elettronica – e consegnato al vettore prima della partenza.
Si ricorda che l’obbligo di distanziamento deve essere rispettato da tutti i vettori a prescindere dalla nazionalità e che tutte le condizioni per derogare al distanziamento devono sussistere contemporaneamente. Ove anche una sola delle predette condizioni non sia osservata, il distanziamento deve essere mantenuto”.
(Ufficio Stampa ENAC)